Negli appalti pubblici l’uso di aggregati riciclati non è più una scelta di immagine: è spesso un requisito del capitolato. Ma un materiale da demolizione diventa davvero un prodotto solo a precise condizioni. Ecco cosa prevedono le regole e quali documenti chiedere al fornitore per non avere sorprese in fase di collaudo.
Cosa chiedono i CAM edilizia
I Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia sono fissati dal DM 23 giugno 2022 n. 256, in vigore dal 4 dicembre 2022. Si applicano agli appalti pubblici di progettazione e lavori su edifici.
Tra le specifiche sui prodotti da costruzione c’è quella che interessa di più chi fornisce inerti: i calcestruzzi devono contenere almeno il 5% di materiale riciclato. Per le opere stradali esistono criteri dedicati, i CAM infrastrutture stradali, che vanno verificati caso per caso.
In pratica, il capitolato chiede di dimostrare il contenuto di riciclato con documenti precisi. Un fornitore che non li ha pronti rallenta l’intera pratica.
Quando un rifiuto diventa aggregato recuperato
Il riferimento nazionale è il DM 28 giugno 2024 n. 127, il regolamento “End of Waste” per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione. È in vigore dal 26 settembre 2024 e ha sostituito il precedente DM 152/2022, con adeguamento degli impianti entro il 25 marzo 2025.
Il decreto stabilisce che le macerie, trattate in un impianto autorizzato e sottoposte ai controlli previsti, cessano di essere rifiuti e diventano “aggregati recuperati”. Tre punti contano per l’impresa:
- Ogni lotto ha la sua dichiarazione. Il produttore deve accompagnare ciascun lotto con una Dichiarazione di Conformità.
- L’uso deve essere tra quelli ammessi. Il decreto elenca gli impieghi possibili: recuperi ambientali, riempimenti, rilevati, sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, piazzali, miscele bituminose, oltre a calcestruzzi e produzione di cemento.
- I limiti cambiano con l’uso. Per recuperi ambientali e riempimenti le soglie sono più severe rispetto alle applicazioni industriali.
Per i flussi non compresi nel decreto restano le autorizzazioni “caso per caso”. A luglio 2026 il Ministero dell’Ambiente ha approvato linee guida per renderle più uniformi su tutto il territorio.
La checklist dei documenti da chiedere
Prima di inserire un aggregato riciclato in un’offerta o in un piano di fornitura, verifica di avere:
- Dichiarazione di Conformità del lotto ai sensi del DM 127/2024;
- Marcatura CE e DoP (dichiarazione di prestazione) secondo la norma di prodotto: EN 12620 per gli aggregati da calcestruzzo, EN 13242 per i materiali non legati per strade e opere civili;
- Scheda tecnica con granulometria e caratteristiche prestazionali;
- Autorizzazione dell’impianto di recupero di provenienza;
- Attestazione del contenuto di riciclato, nella forma richiesta dal capitolato CAM.
Attenzione a un equivoco frequente: gli aggregati artificiali da scorie di acciaieria non derivano da demolizioni. Hanno un percorso normativo proprio e una documentazione specifica, da chiedere a parte.
Perché conviene, oltre al capitolato
Usare aggregati recuperati riduce il prelievo da cava e il conferimento in discarica. Ma ci sono anche vantaggi operativi: il materiale arriva spesso da impianti vicini al cantiere, con meno chilometri percorsi e costi di trasporto più bassi. Se lo stesso fornitore ritira le macerie e consegna il materiale recuperato, come fa G-GREEN, i viaggi a vuoto si riducono ulteriormente.
Conclusione
CAM e DM 127/2024 hanno reso gli aggregati riciclati una scelta concreta anche per le opere pubbliche. La condizione è una sola: documentazione completa e tracciabile per ogni lotto.
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Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce la verifica del capitolato e della normativa vigente al momento della gara.
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